Aliquota del 20% in crescita al 26, Tobin, Tax, imposta sulle rendite finanziarie, imposta di bollo: quando si parla di tassazione c’è solo l’imbarazzo della scelta. Nel comprendere quanto e quali poste siano destinate a subire ‘decrementi’ a causa di una fiscalità sempre più specifica ed opprimente, anche nell’ambito della famiglia ETP vi sono considerazioni differenti che è d’uopo tener a mente. In primo luogo, la possibilità di compensazione.Se gli ETF standard, così come ETC ed ETN, rientrano a pieno regime sotto l’imposizione dell’aliquota sulle rendite finanziarie al 20% (26% dal prossimo primo luglio), per i fondi costituiti su materie prime vi è un fattore rilevante da considerare: la natura delle partite contabili sotto le quali plus e minusvalenze vengono iscritte. Mentre per gli Exchange Traded Funds costituiti su titoli ed attività corporate l’imputazione di profitti e perdite da ETF (etf tassazione) vengono classificate differentemente (le prime come redditi da capitale, le seconde come redditi diversi), per gli ETC il vantaggio si riassume in un solo punto: la possibilità della compensazione (con minusvalenze registrate fino a 4 anni) (ETF Tassazione).
ETC: esempio pratico di compensazione
Chiarificando meglio con un esempio tale condizione, si ipotizzi di aver acquistato un ETN (http://www.milanoborsa.com/etf-sotto-quale-giurisdizione-diritto-italiano-ed-estero) ed un ETC al prezzo di 1000 ciascuno ed averlo poi rivenduto a 1200, con profitti di 200 euro in entrambe i casi. Si supponga inoltre di aver registrato su un altro investimento effettuato nel corso degli ultimi 4 anni, rispettivamente uno in ETF ed uno in ETC, una perdita pari a 200 euro. Partendo dal caso degli ETF, i 200 euro, classificati come redditi di capitale, sarebbero sottoposti ad aliquota del 20% (26% dal 1° luglio), incassando le perdite iscritte in redditi diversi come posta negativa. Vice versa, la plusvalenza di 200 ottenuta tramite ETC, anche lei rientrante sotto regime di tassazione al 20%, potrebbe invece beneficiare della compensazione delle partite, annullando tra loro profitti e perdite ed aggirando in tal modo il pagamento della tassa.